1. In materia di ragguaglio tra pene di specie diversa, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire criteri di ragguaglio tra pene di specie diversa;
b) prevedere, in particolare, che:
1) quando il giudice proceda al ragguaglio tra pene detentive e pene interdittive, prescrittive o pecuniarie, un giorno di detenzione ordinaria sia equiparato a euro 75 di pena pecuniaria, a due giorni di detenzione domiciliare, a cinque giorni di pena interdittiva o prescrittiva;
2) agli effetti del ragguaglio, la pena interdittiva perpetua sia equiparata a quattro anni di detenzione ordinaria;
3) nell'operare il ragguaglio, non si tenga conto delle frazioni di pena.