Art. 35.
(Ragguaglio tra pene di specie diversa).

      1. In materia di ragguaglio tra pene di specie diversa, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) stabilire criteri di ragguaglio tra pene di specie diversa;

          b) prevedere, in particolare, che:

              1) quando il giudice proceda al ragguaglio tra pene detentive e pene interdittive, prescrittive o pecuniarie, un giorno di detenzione ordinaria sia equiparato a euro 75 di pena pecuniaria, a due giorni di detenzione domiciliare, a cinque giorni di pena interdittiva o prescrittiva;

              2) agli effetti del ragguaglio, la pena interdittiva perpetua sia equiparata a quattro anni di detenzione ordinaria;

              3) nell'operare il ragguaglio, non si tenga conto delle frazioni di pena.

 

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